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FINALITA'
ARTICOLO 7. SCOPI
(STATUTO)
Fine istituzionale dell' organismo è lo svolgimento di
attività di volontariato, prestata dagli associati in
modo personale, spontaneo e gratuito e senza fini di
lucro, anche indiretto, a beneficio delle persone
colpite da ictus cerebrale.
A tale scopo, l'Associazione si propone altresì di:
1) promuovere e organizzare, mediante incontri,
dibattiti, iniziative scientifiche, congressi e corsi di
formazione sanitaria, un collegamento tra operatori
professionali interessati e pazienti o familiari, allo
scopo principale di prevenire o di limitare i danni e le
sofferenze causate dall'ictus cerebrale;
2) favorire le iniziative culturali che abbiano come
finalità la diffusione delle informazioni atte a
migliorare la prevenzione, l'assistenza e la cura dell'
ictus cerebrale;
3) stimolare la ricerca scientifica sulle cause e la
cura dell'ictus cerebrale.
4) privilegiare la collaborazione con altre associazioni
regionali che abbiano adottato il presente articolo nel
loro statuto;
5) fondare una rivista per la divulgazione delle
informazioni, dei consigli e delle novità terapeutiche
in tema di malattie cerebrovascolari;
6) a tali fini l'Associazione si propone la relazione
con l' Istituzione.
Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione può
intraprendere attività commerciali e produttive
marginali, ai sensi dell'articolo 5, primo comma,
lettera g, legge 11 agosto numero 266 e nel rispetto del
D.M. 25 maggio 1995.
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