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STATUTO
Dell'Associazione di volontariato denominata “ASSOCIAZIONE
COORDINAMENTO CENTRI SOCIO CULTURALI DEL COMUNE DI PERUGIA".
Art. 1
Denominazione
E’ costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge 11 Agosto
1991 n° 266 e della Legge Regionale dell'Umbria, n° 15 su iniziativa
dei Centro Socio-Culturali operanti nell’ambito del Comune di
Perugia un’associazione denominata “Associazione Coordinamento
Centri Socio Culturali del Comune di Perugia”.
Art. 2
Sede
L’associazione ha sede in Perugia, Via della Pallotta n. 42.
Art. 3
Oggetto
L’associazione non ha alcun scopo di lucro, diretto o indiretto, e
si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di
solidarietà sociale.
L’oggetto è costituito dalle attività:
- di coordinamento, confronto, dialogo e collaborazione tra i Centri
Socio-Culturali operanti nella Circoscrizione del Comune di Perugia,
ed altri Enti ed Associazioni che perseguano analoghe finalità di
assistenza sociale, istruzione e formazione, promozione della
cultura attraverso lo sviluppo di programmi di carattere ricreativo,
fisico, culturale, destinati ai cittadini, con particolare riguardo
agli anziani e ai soggetti svantaggiati in generale, che ne siano
destinatari e protagonisti; il tutto affinché venga potenziata e
accresciuta la presenza sul territorio dei Centri Socio – Culturali
di associazione tra persone;
- di valorizzazione delle risorse degli anziani, attraverso la
diretta organizzazione e gestione di iniziative che possano
concorrere a migliorarne le condizioni e la qualità della vita; in
particolare l’associazione gestirà e promuoverà iniziative nel campo
delle attività motorie direttamente destinate ai soggetti anziani;
- di promozione e sviluppo di rapporti di collaborazione e
coordinamento con altre realtà operanti nel territorio che
perseguano fini analoghi o complementari;
- di promozione di un’efficace politica sociale a favore della
popolazione anziana.
E’ fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da
quelle dirette esclusivamente a finalità di solidarietà sociale;
potranno essere invece svolte tutte le attività connesse, accessorie
e complementari agli scopi sopra indicati, in quanto integrative di
esse.
Art. 4
Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di Enti pubblici territoriali e non, di
Istituzioni pubbliche;
d) altre erogazioni.
Art. 5
Esercizi
Ciascun esercizio corrisponde all’anno solare, per cui si chiude il
31 dicembre di ogni anno.
Entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio
Direttivo redigerà il bilancio consuntivo dell’esercizio concluso e
il bilancio preventivo per l’anno successivo, unitamente a un
programma delle attività associative.
Entro il 30 aprile successivo i bilanci suddetti saranno sottoposti
all’assemblea dei soci.
Art. 6
Associati
Possono far parte dell’associazione:
i Centri Socio – Culturali aventi sede nella circoscrizione
territoriale del Comune di Perugia o che entro tale ambito
esplichino le proprie attività istituzionali, e che abbiano adottato
statuto in linea con quello deliberato dal Consiglio Comunale di
Perugia il 12 marzo 1990 e successive modifiche;
le Organizzazioni Sindacali e di rappresentanza che abbiano firmato
protocolli di intesa sulle Politiche Sociali con il Comune di
Perugia;
le Cooperative Sociali, gli Enti di volontariato, in genere altri
enti e associazioni che perseguano scopi analoghi o complementari e
abbiano inoltrato richiesta di ammissione.
Gli associati sono rappresentati nell’Associazione dai legali
rappresentanti pro tempore o anche, di volta in volta, da soggetti
ad essi aderenti delegati dagli organi competenti.
Analoghi criteri sono seguiti per la nomina degli organi elettivi,
ferma sempre l’applicazione del principio di disciplina uniforme del
rapporto interno all’Associazione e delle modalità associative, in
modo di garantire l’effettività del rapporto, ed escluderne
espressamente la temporaneità; tutti gli associati hanno uguali
diritti e poteri all’interno dell’Associazione.
Tutti i nominati a cariche sociali prestano la loro attività a
titolo personale, spontanea e gratuita.
Gli associati prestano la loro opera a titolo personale, spontanea e
gratuita.
La partecipazione degli associati all’associazione è intrasferibile
a qualsiasi titolo.
Art. 7
Organi
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente e il Vice Presidente.
Art. 8
Assemblea
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta la
legge o lo statuto lo impongano, o il Consiglio stesso lo ritenga
opportuno, nonché quando sia fatta richiesta motivata da almeno un
terzo degli associati; l’avviso di convocazione deve essere
comunicato almeno dieci giorni prima dalla data fissata, con
indicazione del giorno, luogo ed ora della riunione e dell’ordine
del giorno.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente; in sua assenza da persona
designata a maggioranza dagli intervenuti.
L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di tanti
soci che rappresentino la maggioranza degli aventi diritto di
intervento e di voto; è valida in seconda convocazione, qualunque
sia il numero dei soci presenti; l’Assemblea delibera sempre e
comunque a maggioranza assoluta degli intervenuti; per la modifica
dello statuto e l'anticipato scioglimento, si applicano le
disposizioni dell'Art. 21 del C. C..
Il voto è espresso nell’osservanza del principio di cui all’art.
2532 C.C..
L’Assemblea:
a) delibera sulla richiesta di ammissione di nuovi soci;
b) approva i bilanci, le relazioni, la destinazione dei
finanziamenti ricevuti, il programma di lavoro predisposto dal
Consiglio Direttivo e in genere le linee portanti di attività
dell’Ente;
c) stabilisce la quota annuale a carico degli aderenti;
d) nomina, sostituisce e revoca i componenti del Consiglio
Direttivo;
e) delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento
dell’Associazione e devoluzione del patrimonio.
E’ fatto obbligo di iscrivere in bilancio beni, contributi o lasciti
di qualsiasi genere comunque ricevuti.
Dei lavori assembleari viene redatto verbale ai sensi di legge.
Art. 9
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione
dell’Associazione, ed ha le funzioni, a titolo semplificativo di:
a. attuare le indicazioni e i deliberati assembleare, eseguirne le
volontà e attuarne le direttive nei confronti dei terzi in genere,
in particolare nei confronti dell’Amministrazione Comunale di
Perugia e altri soggetti pubblici;
b. amministrare il patrimonio dell’Associazione, predisporre i
bilanci consuntivi e preventivi e le relazioni;
c. nominare il Presidente e il Vice Presidente, ove non vi abbia
provveduto l’Assemblea;
d. deliberare su tutti gli atti e gli oggetti attinenti l’attività
dell’Associazione, fatta eccezione solo di quelli che per legge ed
in forza del presente statuto siano espressamente riservati
all’Assemblea.
Si compone di un numero di membri variabile tra un minimo di tre e
un massimo di nove, eletti tra i rappresentanti dei sodalizi
associati o tra i soggetti dai medesimi indicati, purché ad essi
aderenti.
Le candidature e le nomine dovranno esser fatte rispettando, per
quanto più possibile, il principio di rappresentatività delle
seguenti zone:
1) Ponte Felcino – Ponte Valleceppi – Villa Pitignano – Pianello;
2) San Sisto – Pila – Ponte della Pietra – Madonna Alta – Castel del
Piano – Ferro di Cavallo;
3) San Marco – Montegrillo – Elce – S.Erminio – Casaglia;
4) Ponte San Giovanni – Balanzano – S. Martino in Campo – Montebello
– Pieve di Campo.
In caso di adesione di nuovi Centri Socio Culturali o altri
organismi affini, questi verranno accorpati a quelli già aderenti
secondo il criterio della territorialità.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni, salvo
revoca da parte dell’Assemblea, che dovrà in tal caso provvedere
prima possibile alla loro sostituzione; sono rieleggibili.
Il Consiglio è convocato dal Presidente di regola una volta al mese;
è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei
membri in carica e vota a maggioranza assoluta dei presenti; in caso
di parità prevale il voto di chi presiede; può autoconvocarsi su
richiesta di almeno due dei suoi membri.
L’avviso di convocazione, in qualsiasi forma idonea a garantire la
conoscenza dei tempi e luoghi della riunione e dell’ordine del
giorno, deve pervenire almeno tre giorni prima dell’adunanza.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza o
impedimento dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di
entrambi dal Consigliere più anziano di età tra i presenti.
Art. 10
Presidente
Il Presidente è eletto all’interno del Consiglio Direttivo, dura in
carica come il Consiglio ed è rieleggibile; presiede l’Assemblea,
convoca e presiede il Consiglio, ha la legale rappresentanza
dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In ogni caso di
assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate
dal Vice Presidente, eletto con le medesime modalità; l’agire del
Vice Presidente attesta di fronte ai terzi e nei rapporti interni
l’assenza o l’impedimento del Presidente in carica.
Non possono essere Presidente o Vice Presidente dell’Associazione i
Presidenti o i Vice Presidenti dei Centri Socio – Culturali e altri
organismi aderenti.
Art. 11
Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio
sono deliberati dall’Assemblea, la quale nomina uno o più
liquidatori, determinando i relativi poteri, fatte comunque salve le
disposizioni del successivo articolo 12.
Art. 12
Norme di adesione all’art.10 D.Lgs. n.460/1997
L’associazione in osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n.
460/1997, sancisce le seguenti norme:
a. l’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale;
b. è fatto divieto di svolgimento di attività diverse da quelle di
cui all’oggetto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse;
c. è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e
avanzi di gestione, fondi, riserve, o capitale durante la vita
dell’Associazione, a meno che ciò non sia imposto dalla legge o sia
effettuato a favore di altre ONLUS che per legge, statuto e
regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura;
d. gli utili e gli avanzi di gestione possono essere impiegati solo
per la realizzazione delle attività istituzionali o direttamente
connesse;
e. in caso di scioglimento il patrimonio residuo di liquidazione
deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrativo di
attività sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo
di Controllo di cui all’art. 3, comma 190 Legge 23/12/1996 n. 662,
salvo diversa destinazione di legge;
f. la redazione del bilancio annuale è obbligatoria.
Art. 13
Norma finale
Per quanto non previsto dal presente statuto, si deve far
riferimento alle norme in materia di enti contenuti nel libro I del
Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del
Codice Civile e comunque alla normativa di cui alla L. 266/91 ed al
D.Lgs: 460/97 e successive modificazioni.
STATUTO
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