I numeri
Al Coordinamento sono iscritti attualmente
24 Centri Socio Culturali
, i quali, con la loro attività, sono in grado di coprire tutto il territorio comunale.
Ad essi sono iscritti nell'anno 2005, 7.478 soci. Di questi, oltre 314 sono soci-attivi, che insieme da altrettanti soci che li aiutano nella realizzazione dei programmi, quasi costantemente si prodigano a favore delle persone più deboli siano essi anziani, disabili, giovani e minori.
CESVOL PERUGIA

 
Sede
Perugia in via della Pallotta 42, codice di avviamento postale 06126
Tel. e fax: 075 30234
 STATUTO
 

STATUTO
Dell'Associazione di volontariato denominata “ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO CENTRI SOCIO CULTURALI DEL COMUNE DI PERUGIA".

Art. 1
Denominazione
E’ costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge 11 Agosto 1991 n° 266 e della Legge Regionale dell'Umbria, n° 15 su iniziativa dei Centro Socio-Culturali operanti nell’ambito del Comune di Perugia un’associazione denominata “Associazione Coordinamento Centri Socio Culturali del Comune di Perugia”.

Art. 2
Sede
L’associazione ha sede in Perugia, Via della Pallotta n. 42.

Art. 3
Oggetto
L’associazione non ha alcun scopo di lucro, diretto o indiretto, e si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
L’oggetto è costituito dalle attività:
- di coordinamento, confronto, dialogo e collaborazione tra i Centri Socio-Culturali operanti nella Circoscrizione del Comune di Perugia, ed altri Enti ed Associazioni che perseguano analoghe finalità di assistenza sociale, istruzione e formazione, promozione della cultura attraverso lo sviluppo di programmi di carattere ricreativo, fisico, culturale, destinati ai cittadini, con particolare riguardo agli anziani e ai soggetti svantaggiati in generale, che ne siano destinatari e protagonisti; il tutto affinché venga potenziata e accresciuta la presenza sul territorio dei Centri Socio – Culturali di associazione tra persone;
- di valorizzazione delle risorse degli anziani, attraverso la diretta organizzazione e gestione di iniziative che possano concorrere a migliorarne le condizioni e la qualità della vita; in particolare l’associazione gestirà e promuoverà iniziative nel campo delle attività motorie direttamente destinate ai soggetti anziani;
- di promozione e sviluppo di rapporti di collaborazione e coordinamento con altre realtà operanti nel territorio che perseguano fini analoghi o complementari;
- di promozione di un’efficace politica sociale a favore della popolazione anziana.
E’ fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle dirette esclusivamente a finalità di solidarietà sociale; potranno essere invece svolte tutte le attività connesse, accessorie e complementari agli scopi sopra indicati, in quanto integrative di esse.

Art. 4
Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di Enti pubblici territoriali e non, di Istituzioni pubbliche;
d) altre erogazioni.

Art. 5
Esercizi
Ciascun esercizio corrisponde all’anno solare, per cui si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio consuntivo dell’esercizio concluso e il bilancio preventivo per l’anno successivo, unitamente a un programma delle attività associative.
Entro il 30 aprile successivo i bilanci suddetti saranno sottoposti all’assemblea dei soci.

Art. 6
Associati
Possono far parte dell’associazione:
i Centri Socio – Culturali aventi sede nella circoscrizione territoriale del Comune di Perugia o che entro tale ambito esplichino le proprie attività istituzionali, e che abbiano adottato statuto in linea con quello deliberato dal Consiglio Comunale di Perugia il 12 marzo 1990 e successive modifiche;
le Organizzazioni Sindacali e di rappresentanza che abbiano firmato protocolli di intesa sulle Politiche Sociali con il Comune di Perugia;
le Cooperative Sociali, gli Enti di volontariato, in genere altri enti e associazioni che perseguano scopi analoghi o complementari e abbiano inoltrato richiesta di ammissione.
Gli associati sono rappresentati nell’Associazione dai legali rappresentanti pro tempore o anche, di volta in volta, da soggetti ad essi aderenti delegati dagli organi competenti.
Analoghi criteri sono seguiti per la nomina degli organi elettivi, ferma sempre l’applicazione del principio di disciplina uniforme del rapporto interno all’Associazione e delle modalità associative, in modo di garantire l’effettività del rapporto, ed escluderne espressamente la temporaneità; tutti gli associati hanno uguali diritti e poteri all’interno dell’Associazione.
Tutti i nominati a cariche sociali prestano la loro attività a titolo personale, spontanea e gratuita.
Gli associati prestano la loro opera a titolo personale, spontanea e gratuita.
La partecipazione degli associati all’associazione è intrasferibile a qualsiasi titolo.

Art. 7
Organi
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente e il Vice Presidente.

Art. 8
Assemblea
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta la legge o lo statuto lo impongano, o il Consiglio stesso lo ritenga opportuno, nonché quando sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati; l’avviso di convocazione deve essere comunicato almeno dieci giorni prima dalla data fissata, con indicazione del giorno, luogo ed ora della riunione e dell’ordine del giorno.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente; in sua assenza da persona designata a maggioranza dagli intervenuti.
L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza degli aventi diritto di intervento e di voto; è valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti; l’Assemblea delibera sempre e comunque a maggioranza assoluta degli intervenuti; per la modifica dello statuto e l'anticipato scioglimento, si applicano le disposizioni dell'Art. 21 del C. C..
Il voto è espresso nell’osservanza del principio di cui all’art. 2532 C.C..
L’Assemblea:
a) delibera sulla richiesta di ammissione di nuovi soci;
b) approva i bilanci, le relazioni, la destinazione dei finanziamenti ricevuti, il programma di lavoro predisposto dal Consiglio Direttivo e in genere le linee portanti di attività dell’Ente;
c) stabilisce la quota annuale a carico degli aderenti;
d) nomina, sostituisce e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
e) delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio.
E’ fatto obbligo di iscrivere in bilancio beni, contributi o lasciti di qualsiasi genere comunque ricevuti.
Dei lavori assembleari viene redatto verbale ai sensi di legge.

Art. 9
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione, ed ha le funzioni, a titolo semplificativo di:
a. attuare le indicazioni e i deliberati assembleare, eseguirne le volontà e attuarne le direttive nei confronti dei terzi in genere, in particolare nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Perugia e altri soggetti pubblici;
b. amministrare il patrimonio dell’Associazione, predisporre i bilanci consuntivi e preventivi e le relazioni;
c. nominare il Presidente e il Vice Presidente, ove non vi abbia provveduto l’Assemblea;
d. deliberare su tutti gli atti e gli oggetti attinenti l’attività dell’Associazione, fatta eccezione solo di quelli che per legge ed in forza del presente statuto siano espressamente riservati all’Assemblea.
Si compone di un numero di membri variabile tra un minimo di tre e un massimo di nove, eletti tra i rappresentanti dei sodalizi associati o tra i soggetti dai medesimi indicati, purché ad essi aderenti.
Le candidature e le nomine dovranno esser fatte rispettando, per quanto più possibile, il principio di rappresentatività delle seguenti zone:
1) Ponte Felcino – Ponte Valleceppi – Villa Pitignano – Pianello;
2) San Sisto – Pila – Ponte della Pietra – Madonna Alta – Castel del Piano – Ferro di Cavallo;
3) San Marco – Montegrillo – Elce – S.Erminio – Casaglia;
4) Ponte San Giovanni – Balanzano – S. Martino in Campo – Montebello – Pieve di Campo.
In caso di adesione di nuovi Centri Socio Culturali o altri organismi affini, questi verranno accorpati a quelli già aderenti secondo il criterio della territorialità.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni, salvo revoca da parte dell’Assemblea, che dovrà in tal caso provvedere prima possibile alla loro sostituzione; sono rieleggibili.
Il Consiglio è convocato dal Presidente di regola una volta al mese; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e vota a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede; può autoconvocarsi su richiesta di almeno due dei suoi membri.
L’avviso di convocazione, in qualsiasi forma idonea a garantire la conoscenza dei tempi e luoghi della riunione e dell’ordine del giorno, deve pervenire almeno tre giorni prima dell’adunanza.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi dal Consigliere più anziano di età tra i presenti.

Art. 10
Presidente
Il Presidente è eletto all’interno del Consiglio Direttivo, dura in carica come il Consiglio ed è rieleggibile; presiede l’Assemblea, convoca e presiede il Consiglio, ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In ogni caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, eletto con le medesime modalità; l’agire del Vice Presidente attesta di fronte ai terzi e nei rapporti interni l’assenza o l’impedimento del Presidente in carica.
Non possono essere Presidente o Vice Presidente dell’Associazione i Presidenti o i Vice Presidenti dei Centri Socio – Culturali e altri organismi aderenti.

Art. 11
Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall’Assemblea, la quale nomina uno o più liquidatori, determinando i relativi poteri, fatte comunque salve le disposizioni del successivo articolo 12.

Art. 12
Norme di adesione all’art.10 D.Lgs. n.460/1997
L’associazione in osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 460/1997, sancisce le seguenti norme:
a. l’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
b. è fatto divieto di svolgimento di attività diverse da quelle di cui all’oggetto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
c. è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve, o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che ciò non sia imposto dalla legge o sia effettuato a favore di altre ONLUS che per legge, statuto e regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura;
d. gli utili e gli avanzi di gestione possono essere impiegati solo per la realizzazione delle attività istituzionali o direttamente connesse;
e. in caso di scioglimento il patrimonio residuo di liquidazione deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrativo di attività sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di Controllo di cui all’art. 3, comma 190 Legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione di legge;
f. la redazione del bilancio annuale è obbligatoria.

Art. 13
Norma finale
Per quanto non previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenuti nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e comunque alla normativa di cui alla L. 266/91 ed al D.Lgs: 460/97 e successive modificazioni.

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 Il coordinamento
Il Coordinamento dei Centri Socio Culturali è un'associazione di volontariato che ha il compito di coordinare i Centri Socio Culturali operanti nel Comune di Perugia e di sviluppare progetti propri.